APE – Attestato di Prestazione Energetica
Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica? Quando è necessario?
Introdotto in sostituzione dell’ACE (Attestato Certificazione Energetica) con il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 poi convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013. Con l’introduzione dell’APE sono stati modificati gli obblighi di redazione del documento e le sanzioni in caso di non ottemperanza. La Regione Emilia Romagna ha adottato normative specifiche in materia.
Cos’è l’Ape e chi può redigerlo
L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento di informazione della prestazione energetica di un edificio, sintetico, leggibile e comprensibile anche per soggetti che non operano nel settore. E’ un documento rivolto all’utente finale che ha come obiettivo informare il proprietario, l’acquirente o l’affittuario, dei costi e della situazione energetica di un edificio e poter avere un termine di paragone con situazioni analoghe. Infatti nel documento viene indicata una Classe tra 10 possibili opzioni: A4 (edificio con migliori prestazioni) / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F fino a G (edificio con prestazioni minori). L’attribuzione della classe avviene attraverso il raffronto dell’immobile oggetto di valutazione, con un edificio di riferimento “virtuale” di analoghe caratteristiche, ossia un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
L’APE contiene quindi le informazioni sulle caratteristiche energetiche di un appartamento o di un intero immobile, i consumi necessari per riscaldare l’abitazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento estivo.
L’APE deve essere redatto da un certificatore accreditato dalla Regione (in possesso dei requisiti previsti dal DPR N. 75 del 2013) previo sopralluogo, ricordiamo che non è possibile redigere tale documento senza aver esaminato nel dettaglio e sul posto l’immobile.
Quando è obbligatorio fare l’APE
Nuove costruzioni, deve essere redatto a spese del costruttore al termine dei lavori. Dovrà essere redatto da un tecnico abilitato indipendente rispetto all’impresa costruttrice.
Ristrutturazioni importanti, la L. 90/2013 considera ristrutturazioni importanti quelle che superano il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio (es. rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, verniciatura delle superfici esterne e anche manutenzioni ordinarie riconducibili dal punto di vista energetico alla ristrutturazione importante).
Compravendite: deve essere redatto a spese del venditore e consegnato all’acquirente, nel rogito dovrà essere indicato che l’acquirente ha ricevuto tra i vari documenti informativi anche l’APE che viene allegato al contratto di vendita. Le sanzioni previste per il proprietario vanno da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 18.000. Non è più prevista la nullità dell’atto in caso di mancata allegazione al rogito.
Donazioni: non esistono sanzioni specifiche nel caso in cui la donazione sia priva del certificato, ma come indicato nello Studio del Notariato è necessario l’APE anche in caso di donazione, non è invece necessario in caso di successione.
Locazione: deve essere redatto a cura del locatore (ovvero il proprietario) e consegnato al locatario, cioè colui che prende in “affitto” l’alloggio. Le sanzioni per mancanza del certificato nel momento della registrazione del contratto vanno da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 4.000, se la durata della locazione supera i 3 anni, la sanzione è ridotta alla metà.
Annunci pubblicitari di vendita immobiliare: vi è l’obbligo di inserire la prestazione energetica e la classe corrispondente. L’agenzia è responsabile con sanzione fino a euro 3.000.
Per l’ottenimento di incentivi statali, regionali o locali, se è previsto che sia redatto il certificato ai fini dell’accesso ai contributi.
Validità dell’APE
L’APE ha validità 10 anni dalla data del rilascio, ma dovrà essere aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica dell’immobile (esempio sostituzione della caldaia, isolamento termico della copertura o delle facciate, sostituzione degli infissi, adozione di sistemi di regolazione/controllo delle temperature).
La validità del certificato viene meno anche nel caso in cui non vengano effettuati i necessari controlli dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e le dovute manutenzioni periodiche è per questa ragione che tutti i libretti degli impianti devono esser allegati al certificato.
Se è già presente il certificato ACE (precedente all’APE) non è necessario sostituirlo.