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Attestazione dei Contratti di locazione abitativi a canone concordato

Barbara Costa on 9 Maggio 2018
Attestazione dei Contratti di locazione abitativi a canone concordato
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Per ottenere le agevolazioni previste per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato e in previsione delle verifiche fiscali è obbligatoria l’attestazione delle associazioni dei proprietari o degli inquilini.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017 (DM 16 gennaio 2017) sono stati fissati i criteri generali per la realizzazione degli accordi, da definire in sede locale, per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (Legge 431/98, art. 2, comma 3).

In particolare il DM 16/01/17, all’articolo 1, comma 8 stabilisce che le parti (locatore e conduttore) sono tenute ad acquisire “un’attestazione” della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni locali e deve essere rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi locali.

In proposito gli accordi territoriali stipulati successivamente al DM 16 gennaio 2017 sono stati integrati per la zona di Bologna e della Città Metropolitana,dall’accordo sottoscritto in data 26/09/2017 entrato in vigore dal 9/10/2017  con il successivo protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e le Associazioni dei Proprietari Immobiliari in data 28/02/2018.

Sulla base del protocollo d’intesa del 28/02/18, su tutto il territorio della Città Metropolitana di Bologna è necessario far “attestare” i contratti concordati stipulati dopo il 1° marzo 2018 (per i contratti stipulati dal 26/09/17 al 01/03/18 rimane qualche incertezza sull’obbligatorietà). L’attestazione può essere richiesta a SUNIA o ad APE ed è sufficiente rivolgersi ad una delle associazioni di categoria per ottenere l’attestato di entrambe.

Si consiglia di registrare il contratto solo dopo aver ottenuto l’attestazione, che per altro non dovrebbe tardare oltre 7/10 giorni dalla richiesta.

Si consiglia, infine, per la redazione del contratto, di utilizzare l’allegato A al DM 16 gennaio 2017 e di considerare tutte le indicazioni espresse nel protocollo di intesa sottoscritto in data 28/02/18.

Infine si riporta uno stralcio della Risoluzione N. 31/E Agenzia Entrate del 20/04/2018

Si precisa, dunque, che, per i contratti a canone concordato ‘non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.

Per quanto attiene la necessità di produrre detta attestazione in allegato al contratto di locazione, in sede di registrazione, si fa presente che il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR); l’assenza di un obbligo non esclude, tuttavia, che le parti possano, comunque, procedere a detta allegazione, in sede di registrazione del contratto di locazione. L’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro. Com’è noto, tale disposizione stabilisce che, per ladeterminazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo venga assunto nella misura del 70 per cento.

Imposta di registro

In sede di registrazione del contratto di locazione, pertanto, l’ufficio dell’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro.

Imposta di bollo

Tenuto conto che l’attestazione in argomento, si rende necessaria, cosi come previsto dal citato decreto, al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, deve ritenersi che per il rilascio della predetta attestazione non debba essere applicata l’imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. *

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