Diminuiscono le spese di riscaldamento con i contacalorie?
Con i contacalorie e le valvole termostatiche finalmente il riscaldamento centralizzato non sarà più un problema. Si prevede una diminuzione di spesa media del 30% rispetto agli anni precedenti.
Vediamo nel dettaglio la normativa di riferimento e cerchiamo di spiegarla: il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 (G.U. del 18 luglio 2014) afferma, all’art. 9, comma 5, che “Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:” ….. “lett. b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda, per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato”.
Proviamo a spiegare quanto richiesto dalla norma:
• Lo scopo della contabilizzazione dei consumi individuali è quello di favorire il contenimento dei consumi energetici e quindi diminuire l’inquinamento;
• Le spese devono essere divise in base ai consumi effettivi, non sono ammessi coefficienti di correzione. (Principio inderogabile imposto dalla Comunità Europea, direttiva 2012/27/UE). Tale norma è inderogabile, non può essere quindi modificata da una delibera assembleare del condominio o da un regolamento condominiale. In conclusione, è da considerarsi norma imperativa l’art. 26, comma 5, della legge 10/1991, che prevede: “Per le innovazione relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile”.
• L’obbligo è previsto per tutti i condominii (anche edifici polifunzionali) con almeno due unità, ad esempio una casa bifamiliare, con cortile comune, con 2 proprietari e un’unica caldaia, necessita, entro il 31 dicembre 2016, di contabilizzazione separata dei consumi di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria.
• Entro il 31 dicembre 2016 significa che, entro e non a partire da, è obbligatorio aver installato il sistema di contabilizzazione, pertanto si consiglia di provvedere entro il termine di accensione degli impianti per la stagione invernale 2016/2017. Il Legislatore prevede la possibilità di sistemi di contabilizzazione indiretti (ossia “contatori” installati sui singoli radiatori/termosifoni) solo nel caso siano tecnicamente impossibili o eccessivamente onerosi i sistemi diretti (un “contatore” per ciascuna unità).
• Il Legislatore regola anche il caso dei condominii alimentati da teleriscaldamento o teleraffrescamento definendo che l’importo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile ed ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
• Si ribadisce che l’importo della spesa per un servizio energetico centralizzato, deve essere ripartito in relazione agli effettivi prelievi volontari (non corretti da coefficienti) di energia termica utile (ovvero quella resa in ambiente dal sottosistema di emissione) e ai costi generali di manutenzione (applicazione della norma UNI 10200).
Aspetti tecnici della termoregolazione
Gli impianti termici centralizzati dotati di termoregolazione possono essere:
– impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione diretta: dispositivi atti a misurare l’energia termica prelevata da ogni unità immobiliare, possibili solo negli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale dotati di termoregolazione e progettati in modo da tener separata la temperatura in ingresso e quella in uscita del fluido termovettore di ogni unità immobiliare. Il contabilizzatore sarà posto sulle diramazioni dell’impianto dirette a ciascuna unità immobiliare.
– impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione indiretta. Possibile nel caso in cui non sia prevista dal progetto la contabilizzazione diretta. Si basa su dispositivi detti ripartitori installati con una valvola termostatica sui singoli radiatori/termosifoni.